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L'agente Immobiliare 
Legge 03.02.1989, n. 39 e successive modificazioni


Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è istituito un Ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono essere iscritti tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
L'iscrizione al Ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica.
L'iscrizione nel Ruolo è a titolo personale e l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio di mediazione a persone non iscritte al Ruolo. L'attività può essere esercitata, con delle specifiche prescrizioni, anche da parte di società; in tal caso i requisiti devono essere posseduti dal/i legale/i rappresentante/i. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
L’art. 1755 stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. L’art. 6 legge 39/1989 stabilisce al riguardo che hanno diritto alla provvigione soltanto il mediatori iscritti nel ruolo. Inoltre questo articolo prescrive che la misura delle provvigioni è di libera contrattazione tra le parti. Esclusivamente in mancanza di patti tra le parti e il mediatore e quando questi non riescano ad accordarsi, la Giunta camerale può essere appellata per determinare la provvigione;



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